SENTENZA DELLA SETTIMANA
von Daniele Pugliese |
Negli ultimi anni la Corte di Cassazione ha chiarito in modo definitivo come interpretare le polizze vita che indicano genericamente come beneficiari “gli eredi legittimi”. Una formula molto diffusa, ma che ha generato numerose controversie, soprattutto quando alcuni familiari erano già deceduti al momento della stipula o del decesso dell’assicurato.
Le Sezioni Unite, con la sentenza n. 11421/2021, hanno stabilito il principio fondamentale: la designazione degli “eredi legittimi” è un atto contrattuale e non successorio. Il capitale assicurato non entra nell’eredità, ma viene attribuito direttamente ai beneficiari individuati secondo le regole della legge al momento della morte.
Su questa base la giurisprudenza successiva, tra cui l’ordinanza n. 24951/2023 e la più recente n. 5985/2025, ha consolidato tre regole chiare:
-
Ripartizione pro capite: il capitale deve essere diviso in parti uguali tra tutti gli eredi legittimi viventi al momento del decesso. La divisione “per stirpi” non si applica, salvo diversa previsione contrattuale.
-
Inclusione degli eredi per rappresentazione: anche i discendenti di un erede premorto (ad esempio figli di un nipote deceduto) hanno diritto alla quota, subentrando nel posto dell’ascendente.
-
Interessi dal giorno del decesso: il credito è immediatamente liquido ed esigibile, e maturano interessi fin da subito, indipendentemente dai tempi necessari per individuare i beneficiari.
Questo orientamento definitivo garantisce maggiore certezza ai beneficiari e impone alle compagnie assicurative una gestione uniforme delle polizze con clausole generiche di designazione.
#AssicurazioneSullaVita #ErediLegittimi #Cassazione #Giurisprudenza #Successione #DirittoCivile #ErediPerRappresentazione #PerCapita #Assicurazioni #Beneficiari #Cassazione2025 #Cassazione2023
Fonte: Corte di Cassazione n. 24951/2023; n. 5985/2025

