SENTENZA DELLA SETTIMANA
von Dott.ssa Annamaria Vicaretti | #cassazione #sentenza #cassazione_lavoro #studio_legale
Blocco dei licenziamenti e Covid-19: Non basta la mera inattività aziendale per giustificare il licenziamento.
Con sentenza n. 2362 del 12 marzo 2021 il Tribunale di Roma ha disposto che il licenziamento di un dipendente è giustificato solo dalla cessazione definitiva dell’attività di impresa. Il datore di lavoro pertanto è tenuto a provare che l’attività di impresa è cessata in modo definitivo, in conseguenza della messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell’attività.
Il Tribunale ha dichiarato la nullità del licenziamento, condannando la società datrice a reintegrare il lavoratore nel posto di lavoro e a corrispondergli, a titolo di risarcimento del danno subito, un’indennità in misura pari all’ultima retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR per 13 mensilità, maturata dal giorno del licenziamento sino a quello dell’effettiva reintegrazione.
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